Eurotherm
Invensys Operations Management
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EUROTHERM s.r.l. Condizioni Generali di Acquisto

ARTICOLO 1 - PROPOSTA ED ACCETTAZIONE

1.1. L'accettazione scritta dell'Ordine da parte del Fornitore oppure l'inizio dell'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore costituirà accettazione da parte del Fornitore dell'Ordine e di queste Condizioni Generali di Acquisto.

1.2. Qualsiasi modifica di queste Condizioni Generali di Acquisto dovrà essere espressamente accettata per iscritto dall'Acquirente.

ARTICOLO 2 - OBBLIGAZIONI ED ADEMPIMENTO 

2.1. Il Fornitore dovrà eseguire l'Ordine in conformità a quanto stabilito in queste Condizioni Generali d'Acquisto. Il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente tutte le informazioni che di volta in volta l'Acquirente richieda in relazione alle Forniture e dovrà altresì informare tempestivamente l'Acquirente se, in qualsiasi momento, il Fornitore si trovi impossibilitato od in ritardo oppure venga a conoscenza di qualsiasi circostanza che possa porlo nella situazione di essere impossibilitato od in ritardo nell'esecuzione di qualunque porzione delle proprie Forniture.

2.2. L'Acquirente si riserva il diritto di variare l'Ordine in qualunque momento. Ogni variazione di tale genere sarà realizzata tramite una revisione scritta dell'Ordine, accettata secondo le modalità di cui al precedente articolo 1.

2.3. Il Fornitore non può cedere, alienare, sub fornire o subappaltare tutto o parte dell'Ordine senza il previo consenso scritto dell'Acquirente e senza l'espressa accettazione scritta delle Condizioni Generali d'Acquisto e di ogni altra disposizione contenuta nell'Ordine da parte del (a seconda dei casi) cessionario, acquirente o subfornitore. L'accettazione della cessione da parte dell'Acquirente e/o del subcontraente non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità ed obbligazioni derivanti dall'Ordine.

ARTICOLO 3 -CONSEGNA

3.1. Le Forniture devono essere consegnate sdoganate DDP - Delivered Duty Paid presso l'indirizzo specificato nell'Ordine. La proprietà sulle Forniture verrà trasferita al momento della consegna presso l'indirizzo indicato nell'Ordine. Il passaggio del rischio relativo alle Forniture passerà all'Acquirente al momento della consegna, secondo i termini di resa appena indicati.

3.2. La consegna si riterrà avvenuta quando il Fornitore abbia consegnato i beni (in termini di descrizione, qualità e quantità) all'indirizzo disposto nell'Ordine. Per ogni consegna realizzata dal Fornitore, dovrà essere procurato in duplicato dal Fornitore stesso un documento di spedizione contenente le stesse informazioni della fattura, tranne l'indicazione del prezzo. L'Ordine dovrà ritenersi eseguito quando: (i) tutte le Forniture siano state consegnate e/o fornite in conformità con quanto disposto dall'Ordine e siano state accettate dall'Acquirente; (ii) tutti i documenti stabiliti nell'Ordine e/o tutti i documenti ed i certificati richiesti per la messa in opera e la manutenzione delle Forniture in conformità con le disposizioni vigenti siano stati ricevuti ed accettati dall'Acquirente.

3.3. Le Forniture dovranno essere consegnate nella data indicata nell'Ordine. Non saranno accettate consegne parziali od anticipate senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.

ARTICOLO 4 - PROGRAMMA DI CONSEGNA - PENALI RITARDO

Qualora il Fornitore non rispetti il programma di consegna ma l'Acquirente decida di non risolvere l'Ordine, l'Acquirente potrà richiedere al Fornitore, senza necessità di preavviso, il pagamento di una penale in una somma pari al 1% del valore dell'Ordine, imposte escluse, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo, per ogni singola ipotesi di ritardo, equivalente al 10% del valore dell'Ordine. Si avrà compensazione automatica tra il valore delle penali ed ogni somma ancora dovuta dall'Acquirente al Fornitore, siano tali somme esigibili oppure no al momento in cui si realizza la compensazione. E' fatto salvo il diritto dell'Acquirente di chiedere il risarcimento del danno ulteriore, anche in caso di applicazione e pagamento della penale per ritardata consegna.

ARTICOLO 5 - CONSEGNA PARZIALE - DIFFORMITA' NELLA CONSEGNA

5.1. Qualora il Fornitore consegni soltanto una parte dell'Ordine oppure qualora soltanto una parte della consegna sia conforme a quanto disposto nell'Ordine, l'Acquirente potrà, a propria scelta, applicare le previsioni dell'Articolo 4 limitatamente a quelle parti dell'Ordine non consegnate o difformi dai requisiti disposti nell'Ordine.

5.2. Nell'eventualità di una consegna parziale o difforme, le previsioni di questa clausola non pregiudicano la facoltà dell'Acquirente di: (i) risolvere l'intero Ordine in conformità con quanto disposto nell'Articolo 16; (ii) richiedere il risarcimento per qualsiasi danno, perdita, costi o spese che abbia sostenuto a causa dell'inadempimento del Fornitore; e/o (iii) richiedere l'applicazione delle penali calcolate sul valore complessivo dell'Ordine, imposte escluse.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEL FORNITORE PRIMA DELLA SPEDIZIONE

6.1. Il Fornitore darà all'Acquirente od a persone indicate dall'Acquirente libero accesso al proprio stabilimento od a quello dei propri subappaltatori/subfornitori od a qualsiasi altro luogo dove siano realizzate operazioni correlate all'Ordine, con la finalità di permettere di verificare lo stato di esecuzione dell'Ordine ed i suoi progressi.

6.2. Il personale dipendente o incaricato dal Fornitore rimarrà comunque sotto la completa responsabilità del Fornitore anche nel caso in cui, al fine di eseguire le obbligazioni assunte con l'Ordine, debba lavorare presso l'Acquirente, o uno qualunque dei clienti dell'Acquirente.

ARTICOLO 7 - IMBALLAGGIO - TRASPORTO

7.1. Il Fornitore è responsabile dell'imballaggio delle Forniture e della verifica che le Forniture siano assemblate, imballate e protette in modo idoneo.

7.2. Il Fornitore dovrà redigere un inventario per ciascuna spedizione. L'inventario dovrà contenere tutti i dettagli necessari per identificare i pacchi (estremi dell'ordine, tipo e quantità delle Forniture, nome del vettore, estremi della spedizione) come disposto nell'Ordine.

7.3. Per il caso in cui le Forniture dovessero essere danneggiate durante il loro stoccaggio, trasporto, consegna o comunque prima della loro accettazione, il Fornitore si impegna a reperire e fornire, a sue spese e pericolo, sostituzioni identiche per ogni elemento danneggiato o smarrito, entro i termini previsti nel piano di consegna. L'Acquirente, senza pregiudizio alcuno all'esercizio di diritti o rimedi previsti a norma di legge a causa di un tale inadempimento, potrà, a sua scelta, (a) risolvere l'Ordine senza preavviso nè indennizzo alcuno; (b) rigettare le Forniture; (c) trattenere il pagamento per intero od in parte.

ARTICOLO 8 - PREZZI

I Prezzi indicati nell'Ordine sono omnicomprensivi, fissi e non rivedibili, dopo la detrazione degli sconti, e comunque includono (senza alcuna eccezione): imposte e tasse, stoccaggio, imballaggio, assicurazione, dazio doganale e trasporto pagato fino all'indirizzo di consegna. La valuta degli importi riportati nell'Ordine è anche la valuta di pagamento. I prezzi non sono soggetti ad alcuna forma di revisione, in funzione di variazioni nei rapporti di cambio od altrimenti.

ARTICOLO 9 - FATTURAZIONE

9.1. Il Fornitore emetterà fatture in tre copie, da consegnare all'Acquirente presso l'indirizzo indicato nell'Ordine.

9.2. Le fatture dovranno essere accompagnate dalla documentazione che prova l'avvenuta corretta esecuzione dell'Ordine e dovranno contenere:

1) Tutti i riferimenti, numero e data dell'ordine, e del relativo progetto;

2) Una descrizione completa delle Forniture, nonché il numero e la data della bolla di accompagnamento della spedizione;

3) Il prezzo delle Forniture, imposte escluse, l'importo dell'IVA, delle imposte, dell'assicurazione e del dazio doganale, nonché il prezzo inclusivo delle imposte e di qualsiasi sconto applicabile;

4) La data entro cui il pagamento deve essere effettuato in applicazione del seguente Articolo 10; e, più in generale, tutte le informazioni che debbano essere riportate dalla fattura al fine di conformarsi alla normativa applicabile.

9.3. L'Acquirente si riserva il diritto di non accettare fatture  non corrette nella sostanza e/o nella forma.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTO

10.1. Salvo che l'Ordine disponga diversamente ed a condizione che le previsioni dell'Ordine siano regolarmente adempiute, le fatture conformi alle disposizioni di cui al precedente Articolo 9 saranno saldate entro 90 giorni dalla data di ricevimento.

10.2. L'Acquirente avrà il diritto di compensare qualunque fattura con qualsiasi somma che il Fornitore debba all'Acquirente in base all'Ordine od a qualsiasi altro titolo.

10.3. Il pagamento da parte dell'Acquirente del prezzo stabilito nel contratto per le Forniture consegnate non costituirà accettazione di esse e non libererà il Fornitore dalle proprie responsabilità e dai propri obblighi.

ARTICOLO 11 - GARANZIA

11.1. Il Fornitore garantisce all'Acquirente che le Forniture (i) sono pienamente conformi alle previsioni dell'Ordine, le specifiche, i progetti e la relativa documentazione; (ii) sono conformi alle migliori pratiche industriali ed agli standard applicabili, nonché alla normativa applicabile (inclusa qualsiasi regolamentazione delle esportazioni); (iii) sono prive di qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di lavorazione, di costruzione o di installazione; e (iv) sono nuove ed idonee all'utilizzo che ne intende fare l'Acquirente.

11.2. La Garanzia avrà una durata minima di due anni, decorrenti dalla data in cui le Forniture sono messe in servizio (Articolo 13).

11.3. Il Fornitore si impegna a sostituire tempestivamente, a sue spese, qualunque parte difettosa delle Forniture. Qualsiasi parte sostituita, secondo le disposizioni della Garanzia contrattuale o di qualunque altra garanzia prevista dalla legge, sarà soggetto alla stessa clausola di garanzia di cui al presente Articolo 11. Le spese di restituzione delle parti difettose al Fornitore saranno a carico del Fornitore. Il Fornitore si impegna a fornire parti di ricambio e qualunque altra parte che possa essere richiesta durante l'intero funzionamento delle Forniture. Qualora il Fornitore ometta di porre tempestivamente rimedio ad un qualunque difetto o non conformità, l'Acquirente potrà direttamente provvedere a tutte le opere necessarie, da realizzarsi a spese del Fornitore. 11.4. Il periodo di Garanzia sarà prorogato per tutta la durata in cui le Forniture si trovino fuori servizio, a partire dal giorno in cui l'Acquirente abbia richiesto al Fornitore di attivarsi per porre rimedio al difetto o non conformità fino alla data in cui le Forniture in questione sono rimesse in servizio. Se una parte fondamentale o principale di un elemento delle Forniture richiede riparazione o sostituzione durante il periodo di Garanzia, la proroga e rinnovazione della Garanzia si estenderà alla totalità di questo elemento delle Forniture.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

12.1. Il Fornitore sarà responsabile verso l'Acquirente e qualsiasi terzo, e dovrà manlevare e rilevare indenne l'Acquirente contro qualsiasi perdita, danno, costo e spesa di qualunque natura (sia che si tratti di danni diretti, indiretti, materiali, immateriali, fisici oppure economici, e sia che siano subiti dall'Acquirente, dal Fornitore oppure da qualsiasi terzo), che derivi dalla violazione da parte del Fornitore dei propri obblighi disposti dall'Ordine oppure da un atto illecito o inadempimento. Il Fornitore sarà responsabile per le conseguenze dei propri inadempimenti anche se imputabili a suoi impiegati, dirigenti, amministratori, agenti, subappaltatori e/o fornitori.

 

12.2. Il Fornitore dovrà mantenere una copertura assicurativa del tipo e per gli  importi richiesti dalla normativa applicabile e dalla normale pratica di settore, inclusa, ma non limitata a, l'assicurazione per responsabilità civile dei lavoratori e del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, assicurazione per la responsabilità civile o per la responsabilità del produttore e assicurazione per danni a persone od a beni. Il Fornitore dovrà, entro sette (7) giorni dalla ricezione di una richiesta scritta proveniente dall'Acquirente, (i) nominare e mantenere l'Acquirente quale assicurato addizionale in relazione a tali polizze assicurative e (ii) fornire all'Acquirente i certificati di assicurazione che attestino la sua copertura nelle polizze, gli assicuratori, i numeri di polizza, i tipi e livelli di copertura.

ARTICOLO 13 - MESSA IN SERVIZIO

Qualora l'Ordine disponga che il Fornitore (oppure una parte terza sotto il controllo del Fornitore) provveda all'assemblaggio e/o messa in servizio (commissioning) delle Forniture, le parti convengono che tale attività dovrà includere tutte le prestazioni necessarie per porre le Forniture nello stato di poter operare correttamente in conformità con le previsioni dell'Ordine e con le esigenze dell'Acquirente e dovrà includere tutte le prestazioni e test di rendimento richiesti dall'Acquirente o dal cliente finale per porre le Forniture in servizio commerciale.

ARTICOLO 14 - RISERVATEZZA

14.1. Qualsiasi progetto, documentazione, know-how od informazione di qualunque natura trasmessa dall'Acquirente al Fornitore, durante le trattative e l'esecuzione dell'Ordine (insieme, riferite collettivamente come "Informazione") deve ritenersi riservata, rimarrà nella titolarità dell'Acquirente e dovrà essere restituita all'Acquirente alla risoluzione o al completamento dell'Ordine. Il Fornitore non potrà utilizzare alcuna Informazione per finalità distinte dall'esecuzione dell'Ordine, tranne che il Fornitore abbia ricevuto il previo permesso scritto da parte dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà trattare tale Informazione come strettamente riservata e non potrà, né prima né durante né dopo l'avvenuta esecuzione dell'Ordine, divulgare o comunicare tale Informazione a nessuna parte terza o comunque utilizzare l'Informazione direttamente o indirettamente, parzialmente o per intero.

14.2. Le informazioni relative alle Forniture, che il Fornitore fornisca all'Acquirente in relazione all'Ordine, non dovranno ritenersi riservate.

ARTICOLO 15 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

15.1 Tutti i modelli, progetti, attrezzature od altri elementi coperti da proprietà intellettuale e/o industriale, che vengano trasmessi dall'Acquirente al Fornitore per eseguire l'Ordine, rimarranno nella titolarità esclusiva dell'Acquirente e dovranno essere restituiti all'Acquirente quando l'ordine sia eseguito o qualora l'Ordine sia risolto per qualsiasi motivo.

15.2. E' tassativamente vietata la riproduzione di questi elementi o la produzione di un'attrezzatura identica, salvo che l'Acquirente abbia dato il suo espresso permesso scritto.

15.3. Il Fornitore cede irrevocabilmente all'Acquirente ogni diritto, titolo ed interesse, in ogni parte del mondo, su qualunque know-how, segreto industriale, idea, informazione tecnica, disegno, modello, marchio di fabbrica, formula, processo, dispositivo, attrezzatura, tecnica produttiva, programma software, codice, manuale od altre opere suscettibili di essere protette da diritti d'autore o brevetti, che in via esclusiva od in via congiunta siano concepiti, realizzati, utilizzati oppure appresi dal Fornitore nel corso di un qualunque lavoro realizzato per conto dell'Acquirente.

15.4. Il Fornitore garantisce che le Forniture non violano alcun diritto di terzi e che il Fornitore possiede tutte le licenze, autorizzazioni e permessi necessari per realizzare e consegnare le Forniture in conformità all'Ordine e che l'utilizzo delle Forniture da parte dell'Acquirente e dei clienti dell'Acquirente non costituisce in alcun modo violazione di diritti di proprietà intellettuale di nessuna parte terza. Il Fornitore difenderà, rileverà indenne e risarcirà l'Acquirente pienamente contro qualsiasi richiesta, perdita, danno, costo od altre spese subiti da parti terze in connessione con la fornitura all'Acquirente oppure con l'utilizzo delle Forniture da parte dell'Acquirente o dei clienti dell'Acquirente.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE E RECESSO

16.1. Qualora il Fornitore sia inadempiente rispetto a qualsiasi obbligo disposto dall'Ordine, oppure qualora il Fornitore non sia in grado di ottemperare ai propri debiti, dichiari la propria insolvenza o abbia inizio nei suoi confronti qualsiasi procedura fallimentare in qualunque ordinamento, l'Acquirente potrà risolvere immediatamente l'Ordine dandone formale avviso scritto. Una tale risoluzione avverrà senza alcun pregiudizio dei diritti e rimedi maturati a favore dell'Acquirente.

16.2. Durante l'esecuzione dell'Ordine, l'Acquirente ha il diritto di recedere unilateralmente dall'Ordine, per intero od in parte, senza giustificarne i motivi. In seguito a tale recesso, le Parti dovranno pattuire un indennizzo in favore del Fornitore, in base ai costi diretti che siano conseguenza diretta del recesso e che dovranno  essere indicati dal Fornitore entro 30 giorni successivi all'avviso di recesso. L'Acquirente non sarà responsabile nei confronti del Fornitore per nessuna perdita di profitto, perdita di opportunità, oppure per altre perdite e/o spese in qualunque modo derivanti da o collegate alla cancellazione dell'Ordine.

ARTICOLO 17 - SOSPENSIONE

L'Acquirente si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione dell'Ordine in qualunque momento. La sospensione sarà efficace dal momento della notifica per scritto da parte dell'Acquirente al Fornitore. Durante il periodo di sospensione, qualsiasi obbligazione relativa all'Ordine sarà sospesa, ad eccezione di quelle concernenti la risevatezza ed i diritti di proprietà intellettuale. Durante il periodo di sospensione, il Fornitore sarà responsabile della custodia delle Forniture.

Qualora, per un motivo che non consista in un'ipotesi di forza maggiore o di inadempimento da parte del Fornitore, la sospensione perduri per più di 3 mesi, il Fornitore avrà diritto ad ottenere indennizzo per le proprie spese aggiuntive (documentate per iscritto), nelle quali il Fornitore sia incorso a cuasa della sospensione.

ARTICOLO 18 - ISPEZIONI E VERIFICHE

L'Acquirente si riserva il diritto di effettuare, da solo o con il cliente finale (o loro rappresentanti), ispezioni e verifiche sulle Forniture prima della spedizione e  durante il processo di produzione e di effettuare, in ogni momento, osservazioni sul processo produttivo. Qualora i risultati di tale ispezione o verifica dovessero dare all'Acquirente motivi per ritenere che i prodotti non siano o non saranno conformi ad una qualunque delle garanzie offerte dal Fornitore all'Acquirente in base all'Articolo 11, l'Acquirente ne darà comunicazione al Fornitore entro sette (7) gironi dalla ispezione o verifica, ed il Fornitore dovrà adottare immediatamente (senza alcun costo o spesa per l'Acquirente) tutte le azioni necessarie per assicurare la conformità delle Forniture. L'Acquirente avrà il diritto di richiedere e di assistere ad ulteriori test, verifiche ed ispezioni.

ARTICOLO 19 - SICUREZZA, SALUTE ED AMBIENTE

19.1. Il Fornitore garantisce che le Forniture sono realizzate e consegnate nel rispetto della normativa applicabile in materia di salute, sicuerezza sul lavoro e ambiente, in vigore al momento della consegna. Il Fornitore dovrà rispettare, e conformarsi a, tutte le previsioni ed i requisiti disposti dalla UE ed ogni altra legge e normativa relativa all'imballaggio, all'etichettatura, al trasporto ed allo smaltimento sia di sostanze pericolose sia di attrezzature elettroniche. Le sostanze pericolose dovranno essere contrassegnate dal Fornitore con il/i Simbolo/i Internazionale/i di Pericolo e dovranno riportare il nome della sostanza in lingua Inglese e nella lingua locale, se necessario. Il trasporto e gli altri documenti dovranno comprendere la dichiarazione di pericolo ed il nome della sostanza in lingua Inglese e nella lingua locale, se necessario. Tali beni dovranno essere accompagnati dalle informazioni di emergenza in lingua Inglese nella forma di istruzioni scritte, etichette o contrassegni. Il Fornitore dovrà ottenere ed apporre la marcatura "CE" per tutti i beni come richiesto da qualsiasi legge o regolamentazione e dotarli delle Dichiarazioni di Conformità che siano richieste. Ogni informazione conosciuta dal Fornitore o ragionevolmente a sua disposizione in relazione a qualsiasi pericolo, anche potenziale, nel trasporto, nella gestione o nell'utilizzo dei beni che devono essere forniti dal Fornitore od in relazione alla prestazione di servizi, dovrà essere tempestivamente comunicata dal Fornitore all'Acquirente.

19.2. IlFornitore è responsabile per qualsiasi danno all'ambiente oppure alla salute ed alla sicurezza sul lavoro che siano causati dalle Forniture, siano queste conformi o meno alla normativa vigente. Il Fornitore si impegna a risarcire l'Acquirente per qualsiasi perdita, danno, costo o spesa connessa a tali danni all'ambiente od alla salute e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore sosterrà tutte le conseguenze materiali, immateriali e finanziarie derivanti da qualsiasi danno di questo genere, compreso il costo di sostituzione delle Forniture.  

ARTICOLO 20 - GIURISDIZIONE - LEGGE APPLICABILE

Qualsiasi controversia sorta da o connessa con l'Ordine, compresa ogni questione riguardante la sua esistenza, validità o risoluzione, sarà da deferire alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali italiani; competenza territoriale esclusiva del Tribunale in cui ha sede l'Acquirente. L'Ordine è regolato dalla legge italiana, con esclusione della Convenzione di Vienna sui Contratti per la Vendita internazionale di Beni.

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI GENERALI

21.1. Qualora una qualsiasi clausola dell'Ordine sia ritenuta, da un qualunque giudice competente, invalida, illecita o inefficace per qualsiasi causa, tale clausola dovrà essere esclusa e le restanti clausole dell'Ordine rimarranno pienamente efficaci e vincolanti, allo stesso modo che nell'ipotesi in cui l'Ordine dovesse essere eseguito completo della clausola invalida, illecita od inefficace eliminata.

21.2. Nessuna rinuncia di una qualunque delle parti a far valere diritti derivanti da una qualsiasi violazione dell'Ordine dovrà essere considerata quale rinuncia in merito a qualsiasi violazione successiva della stessa o di altre disposizioni.

21.3. Qualunque comunicazione che sia necessario che una parte trasmetta all'altra durante l'esecuzione dell'Ordine dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere indirizzata all'altra parte presso la sua sede legale, la sua sede operativa o qualunque altro indirizzo che a tempo debito sia stato indicato all'altra parte quale indirizzo presso cui realizzare le comunicazioni.

21.4. L'Ordine ed i suoi allegati costituiscono l'intero accordo delle parti, che prevale su tutti i precedenti contratti, dichiarazioni ed accordi da e tra le parti in relazione alla materia oggetto dell'Ordine. L'Ordine prevale anche su qualunque disposizione non conforme contenuta in qualunque ordine d'acquisto applicabile, precedente o successivo, che riguardi la stessa materia oggetto dell'Ordine.

21.5. Le parti non intendono vincolare con alcuna disposizione dell'Ordine nessun soggetto che non sia parte del presente Ordine.

21.6. Nell'Ordine, le successive parole ed espressioni avranno il significato qui precisato:

"Ordine" significa l'ordine al quale queste Condizioni Generali di Acquisto sono annesse;

"Acquirente" significa la parte identificata quale Acquirente nell'Ordine;

"Fornitore" significa la parte identificata quale Fornitore nell'Ordine;

"Forniture" significa i beni e/o servizi che devono essere forniti in base all'Ordine, come descritto più specificamente nell'Ordine; e

"Garanzia" significa la garanzia offerta dal Fornitore in base all'Articolo 11.

 

 

In conformità con l'Art. 1341 del Codice Civile italiano, il Fornitore approva specificamente per iscritto le clausole di cui agli Articoli 4, 5, 7, 16, 17 e 20 di queste Condizioni Generali di Acquisto

 

FIRMA DEL FORNITORE:_______________________