12.2. Il Fornitore dovrà mantenere una copertura assicurativa del tipo e per gli importi richiesti dalla normativa applicabile e dalla normale pratica di settore, inclusa, ma non limitata a, l'assicurazione per responsabilità civile dei lavoratori e del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, assicurazione per la responsabilità civile o per la responsabilità del produttore e assicurazione per danni a persone od a beni. Il Fornitore dovrà, entro sette (7) giorni dalla ricezione di una richiesta scritta proveniente dall'Acquirente, (i) nominare e mantenere l'Acquirente quale assicurato addizionale in relazione a tali polizze assicurative e (ii) fornire all'Acquirente i certificati di assicurazione che attestino la sua copertura nelle polizze, gli assicuratori, i numeri di polizza, i tipi e livelli di copertura.
ARTICOLO 13 - MESSA IN SERVIZIO
Qualora l'Ordine disponga che il Fornitore (oppure una parte terza sotto il controllo del Fornitore) provveda all'assemblaggio e/o messa in servizio (commissioning) delle Forniture, le parti convengono che tale attività dovrà includere tutte le prestazioni necessarie per porre le Forniture nello stato di poter operare correttamente in conformità con le previsioni dell'Ordine e con le esigenze dell'Acquirente e dovrà includere tutte le prestazioni e test di rendimento richiesti dall'Acquirente o dal cliente finale per porre le Forniture in servizio commerciale.
ARTICOLO 14 - RISERVATEZZA
14.1. Qualsiasi progetto, documentazione, know-how od informazione di qualunque natura trasmessa dall'Acquirente al Fornitore, durante le trattative e l'esecuzione dell'Ordine (insieme, riferite collettivamente come "Informazione") deve ritenersi riservata, rimarrà nella titolarità dell'Acquirente e dovrà essere restituita all'Acquirente alla risoluzione o al completamento dell'Ordine. Il Fornitore non potrà utilizzare alcuna Informazione per finalità distinte dall'esecuzione dell'Ordine, tranne che il Fornitore abbia ricevuto il previo permesso scritto da parte dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà trattare tale Informazione come strettamente riservata e non potrà, né prima né durante né dopo l'avvenuta esecuzione dell'Ordine, divulgare o comunicare tale Informazione a nessuna parte terza o comunque utilizzare l'Informazione direttamente o indirettamente, parzialmente o per intero.
14.2. Le informazioni relative alle Forniture, che il Fornitore fornisca all'Acquirente in relazione all'Ordine, non dovranno ritenersi riservate.
ARTICOLO 15 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE
15.1 Tutti i modelli, progetti, attrezzature od altri elementi coperti da proprietà intellettuale e/o industriale, che vengano trasmessi dall'Acquirente al Fornitore per eseguire l'Ordine, rimarranno nella titolarità esclusiva dell'Acquirente e dovranno essere restituiti all'Acquirente quando l'ordine sia eseguito o qualora l'Ordine sia risolto per qualsiasi motivo.
15.2. E' tassativamente vietata la riproduzione di questi elementi o la produzione di un'attrezzatura identica, salvo che l'Acquirente abbia dato il suo espresso permesso scritto.
15.3. Il Fornitore cede irrevocabilmente all'Acquirente ogni diritto, titolo ed interesse, in ogni parte del mondo, su qualunque know-how, segreto industriale, idea, informazione tecnica, disegno, modello, marchio di fabbrica, formula, processo, dispositivo, attrezzatura, tecnica produttiva, programma software, codice, manuale od altre opere suscettibili di essere protette da diritti d'autore o brevetti, che in via esclusiva od in via congiunta siano concepiti, realizzati, utilizzati oppure appresi dal Fornitore nel corso di un qualunque lavoro realizzato per conto dell'Acquirente.
15.4. Il Fornitore garantisce che le Forniture non violano alcun diritto di terzi e che il Fornitore possiede tutte le licenze, autorizzazioni e permessi necessari per realizzare e consegnare le Forniture in conformità all'Ordine e che l'utilizzo delle Forniture da parte dell'Acquirente e dei clienti dell'Acquirente non costituisce in alcun modo violazione di diritti di proprietà intellettuale di nessuna parte terza. Il Fornitore difenderà, rileverà indenne e risarcirà l'Acquirente pienamente contro qualsiasi richiesta, perdita, danno, costo od altre spese subiti da parti terze in connessione con la fornitura all'Acquirente oppure con l'utilizzo delle Forniture da parte dell'Acquirente o dei clienti dell'Acquirente.
ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE E RECESSO
16.1. Qualora il Fornitore sia inadempiente rispetto a qualsiasi obbligo disposto dall'Ordine, oppure qualora il Fornitore non sia in grado di ottemperare ai propri debiti, dichiari la propria insolvenza o abbia inizio nei suoi confronti qualsiasi procedura fallimentare in qualunque ordinamento, l'Acquirente potrà risolvere immediatamente l'Ordine dandone formale avviso scritto. Una tale risoluzione avverrà senza alcun pregiudizio dei diritti e rimedi maturati a favore dell'Acquirente.
16.2. Durante l'esecuzione dell'Ordine, l'Acquirente ha il diritto di recedere unilateralmente dall'Ordine, per intero od in parte, senza giustificarne i motivi. In seguito a tale recesso, le Parti dovranno pattuire un indennizzo in favore del Fornitore, in base ai costi diretti che siano conseguenza diretta del recesso e che dovranno essere indicati dal Fornitore entro 30 giorni successivi all'avviso di recesso. L'Acquirente non sarà responsabile nei confronti del Fornitore per nessuna perdita di profitto, perdita di opportunità, oppure per altre perdite e/o spese in qualunque modo derivanti da o collegate alla cancellazione dell'Ordine.
ARTICOLO 17 - SOSPENSIONE
L'Acquirente si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione dell'Ordine in qualunque momento. La sospensione sarà efficace dal momento della notifica per scritto da parte dell'Acquirente al Fornitore. Durante il periodo di sospensione, qualsiasi obbligazione relativa all'Ordine sarà sospesa, ad eccezione di quelle concernenti la risevatezza ed i diritti di proprietà intellettuale. Durante il periodo di sospensione, il Fornitore sarà responsabile della custodia delle Forniture.
Qualora, per un motivo che non consista in un'ipotesi di forza maggiore o di inadempimento da parte del Fornitore, la sospensione perduri per più di 3 mesi, il Fornitore avrà diritto ad ottenere indennizzo per le proprie spese aggiuntive (documentate per iscritto), nelle quali il Fornitore sia incorso a cuasa della sospensione.
ARTICOLO 18 - ISPEZIONI E VERIFICHE
L'Acquirente si riserva il diritto di effettuare, da solo o con il cliente finale (o loro rappresentanti), ispezioni e verifiche sulle Forniture prima della spedizione e durante il processo di produzione e di effettuare, in ogni momento, osservazioni sul processo produttivo. Qualora i risultati di tale ispezione o verifica dovessero dare all'Acquirente motivi per ritenere che i prodotti non siano o non saranno conformi ad una qualunque delle garanzie offerte dal Fornitore all'Acquirente in base all'Articolo 11, l'Acquirente ne darà comunicazione al Fornitore entro sette (7) gironi dalla ispezione o verifica, ed il Fornitore dovrà adottare immediatamente (senza alcun costo o spesa per l'Acquirente) tutte le azioni necessarie per assicurare la conformità delle Forniture. L'Acquirente avrà il diritto di richiedere e di assistere ad ulteriori test, verifiche ed ispezioni.
ARTICOLO 19 - SICUREZZA, SALUTE ED AMBIENTE
19.1. Il Fornitore garantisce che le Forniture sono realizzate e consegnate nel rispetto della normativa applicabile in materia di salute, sicuerezza sul lavoro e ambiente, in vigore al momento della consegna. Il Fornitore dovrà rispettare, e conformarsi a, tutte le previsioni ed i requisiti disposti dalla UE ed ogni altra legge e normativa relativa all'imballaggio, all'etichettatura, al trasporto ed allo smaltimento sia di sostanze pericolose sia di attrezzature elettroniche. Le sostanze pericolose dovranno essere contrassegnate dal Fornitore con il/i Simbolo/i Internazionale/i di Pericolo e dovranno riportare il nome della sostanza in lingua Inglese e nella lingua locale, se necessario. Il trasporto e gli altri documenti dovranno comprendere la dichiarazione di pericolo ed il nome della sostanza in lingua Inglese e nella lingua locale, se necessario. Tali beni dovranno essere accompagnati dalle informazioni di emergenza in lingua Inglese nella forma di istruzioni scritte, etichette o contrassegni. Il Fornitore dovrà ottenere ed apporre la marcatura "CE" per tutti i beni come richiesto da qualsiasi legge o regolamentazione e dotarli delle Dichiarazioni di Conformità che siano richieste. Ogni informazione conosciuta dal Fornitore o ragionevolmente a sua disposizione in relazione a qualsiasi pericolo, anche potenziale, nel trasporto, nella gestione o nell'utilizzo dei beni che devono essere forniti dal Fornitore od in relazione alla prestazione di servizi, dovrà essere tempestivamente comunicata dal Fornitore all'Acquirente.
19.2. IlFornitore è responsabile per qualsiasi danno all'ambiente oppure alla salute ed alla sicurezza sul lavoro che siano causati dalle Forniture, siano queste conformi o meno alla normativa vigente. Il Fornitore si impegna a risarcire l'Acquirente per qualsiasi perdita, danno, costo o spesa connessa a tali danni all'ambiente od alla salute e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore sosterrà tutte le conseguenze materiali, immateriali e finanziarie derivanti da qualsiasi danno di questo genere, compreso il costo di sostituzione delle Forniture.
ARTICOLO 20 - GIURISDIZIONE - LEGGE APPLICABILE
Qualsiasi controversia sorta da o connessa con l'Ordine, compresa ogni questione riguardante la sua esistenza, validità o risoluzione, sarà da deferire alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali italiani; competenza territoriale esclusiva del Tribunale in cui ha sede l'Acquirente. L'Ordine è regolato dalla legge italiana, con esclusione della Convenzione di Vienna sui Contratti per la Vendita internazionale di Beni.
ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI GENERALI
21.1. Qualora una qualsiasi clausola dell'Ordine sia ritenuta, da un qualunque giudice competente, invalida, illecita o inefficace per qualsiasi causa, tale clausola dovrà essere esclusa e le restanti clausole dell'Ordine rimarranno pienamente efficaci e vincolanti, allo stesso modo che nell'ipotesi in cui l'Ordine dovesse essere eseguito completo della clausola invalida, illecita od inefficace eliminata.
21.2. Nessuna rinuncia di una qualunque delle parti a far valere diritti derivanti da una qualsiasi violazione dell'Ordine dovrà essere considerata quale rinuncia in merito a qualsiasi violazione successiva della stessa o di altre disposizioni.
21.3. Qualunque comunicazione che sia necessario che una parte trasmetta all'altra durante l'esecuzione dell'Ordine dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere indirizzata all'altra parte presso la sua sede legale, la sua sede operativa o qualunque altro indirizzo che a tempo debito sia stato indicato all'altra parte quale indirizzo presso cui realizzare le comunicazioni.
21.4. L'Ordine ed i suoi allegati costituiscono l'intero accordo delle parti, che prevale su tutti i precedenti contratti, dichiarazioni ed accordi da e tra le parti in relazione alla materia oggetto dell'Ordine. L'Ordine prevale anche su qualunque disposizione non conforme contenuta in qualunque ordine d'acquisto applicabile, precedente o successivo, che riguardi la stessa materia oggetto dell'Ordine.
21.5. Le parti non intendono vincolare con alcuna disposizione dell'Ordine nessun soggetto che non sia parte del presente Ordine.
21.6. Nell'Ordine, le successive parole ed espressioni avranno il significato qui precisato:
"Ordine" significa l'ordine al quale queste Condizioni Generali di Acquisto sono annesse;
"Acquirente" significa la parte identificata quale Acquirente nell'Ordine;
"Fornitore" significa la parte identificata quale Fornitore nell'Ordine;
"Forniture" significa i beni e/o servizi che devono essere forniti in base all'Ordine, come descritto più specificamente nell'Ordine; e
"Garanzia" significa la garanzia offerta dal Fornitore in base all'Articolo 11.
In conformità con l'Art. 1341 del Codice Civile italiano, il Fornitore approva specificamente per iscritto le clausole di cui agli Articoli 4, 5, 7, 16, 17 e 20 di queste Condizioni Generali di Acquisto
FIRMA DEL FORNITORE:_______________________